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Rapporto del Consiglio
d'Europa in materia di sette
Relazione del Comitato per gli Affari Legali e i
Diritti Umani
Rapporto a cura di Adrian Nastase, 13 Aprile 1999
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L'Assemblea
ricorda la sua Raccomandazione 1178 (1992) su sette e nuovi movimenti
religiosi, in cui riteneva indesiderabile una più significativa legislazione
in materia di sette, sulla base del fatto che tale legislazione avrebbe potuto
interferire con la libertà di coscienza e religione garantita dall'Articolo 9
della Convenzione Europea sui Diritti Umani, così come rappresentare un danno
per le religioni tradizionali.
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L'Assemblea riafferma il suo impegno verso la
libertà di coscienza e religione. Riconosce il pluralismo religioso come
naturale conseguenza della libertà di religione. Ritiene la neutralità dello
Stato come pari protezione dinanzi alla legge a fondamentale salvaguardia
contro ogni forma di discriminazione e perciò richiede alle autorità statali
di astenersi dall'assumere misure basate su giudizi di valore riguardanti le
credenze.
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Nella Raccomandazione 1178 (1992) raccomandava
semplicemente che il Comitato dei Ministri prendesse provvedimenti per
informare ed educare i giovani e il pubblico in generale e richiedeva che lo
status di ente morale venisse rilasciato a tutte le sette e nuovi movimenti
religiosi che si fossero registrati.
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Dal momento in cui si è adottata la
Raccomandazione, si sono verificati diversi incidenti seri che hanno spinto
l'Assemblea a studiare ancora una volta il fenomeno.
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L'Assemblea è giunta alla conclusione che la
definizione di che cosa costituisca una setta e decidere se si tratti o meno
di religione non sono necessari. Tuttavia esiste una certa preoccupazione
riguardo a gruppi che vengono considerati sette, qualsiasi sia la descrizione
di sé stessi che adottano: religiosa, esoterica o spirituale e questo deve
essere tenuto in conto.
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D'altro canto ritiene essenziale assicurare che
le attività di questi gruppi, siano di natura religiosa, esoterica o
spirituale, siano in linea con i principi delle nostre società democratiche.
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È di primaria importanza avere informazioni
attendibili su questi gruppi che non siano esclusivamente emanate né dalle
sette stesse né da associazioni fondate per difendere le vittime delle sette e
che esse circolino largamente tra il pubblico generale, emesse da chi si
ritiene abbia avuto la possibilità di essere ascoltato per l'obiettività di
queste informazioni.
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L'Assemblea reitera la necessità di includere
nel curriculum accademico informazioni specifiche sulla storia di scuole di
pensiero importanti e sulla religione, in special modo in quello degli
adolescenti.
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L'Assemblea attribuisce grande importanza alla
protezione dei più vulnerabili, in modo particolare ai figli di membri di
gruppi religiosi, spirituali o esoterici, in caso di cura di malattie, stupro,
abbandono, indottrinamento a mezzo di plagio e non iscrizione scolastica, cosa
che rende impossibile ai servizi di assistenza sociale esercitare una
sorveglianza.
Pertanto
l'Assemblea richiede ai governi degli stati membri:
I.
dove necessario, l'istituzione o il sostegno di centri
indipendenti nazionali o regionali di informazione su gruppi di natura
religiosa, esoterica o spirituale;
II.
l'inclusione di informazioni sulla storia di scuole di
pensiero importanti e sulla religione nei curriculum scolastici generali;
III.
l'uso delle normali procedure della legge penale e
civile contro le pratiche illegali svolte in nome di gruppi di natura religiosa,
esoterica o spirituale;
IV.
garantire il fatto che le leggi sull'obbligo
scolastico per i bambini siano applicate rigorosamente e che le autorità
preposte intervengano in caso di non ottemperanza;
V.
dove necessario, incoraggiare l'istituzione di
organizzazioni non-governative per le vittime, o le famiglie delle vittime, di
gruppi religiosi, esoterici o spirituali, in modo particolare nei paesi
dell'Europa centro-orientale;
VI.
incoraggiare un approccio ai nuovi gruppi religiosi
che favorisca comprensione, tolleranza, dialogo e risoluzione dei conflitti;
VII.
assumere misure ferme contro qualsiasi azione che sia
discriminatoria o che marginalizzi i gruppi minoritari.
Inoltre,
l'Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri:
I.
ove necessario, fornisca azioni specifiche alla
fondazione di centri di informazione su gruppi di natura religiosa, esoterica o
spirituale nel paesi dell'Europa centrale e orientale, e fornisca aiuto a quelle
nazioni;
II.
istituisca un Osservatorio Europeo su gruppi di natura
religiosa, esoterica o spirituale per rendere più facile lo scambio di
informazioni tra centri nazionali.
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