|
I
DIRITTI DI LIBERTA'
E LA PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA
L’argomento da affrontare richiede in via preliminare un breve excursus per individuare quali siano i diritti fondamentali della persona umana che devono esser garantiti e tutelati sempre e comunque, dopodiché si potrà esaminare anche la questione di come, ed in che sedi, tali diritti possano essere tutelati in caso di loro violazione.
Come è ampiamente noto, numerose convenzioni internazionali si occupano dei temi dei diritti che rientrano nella categoria di quelli fondamentali, e così anche la nostra Costituzione. La persona umana, in quanto tale, è tutelata dall’ordinamento giuridico del nostro paese, in conformità alle norme internazionali, sancite dalle convenzioni internazionali, ed in particolare:
a) dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 , ratificata e resa esecutiva con Legge 4 agosto 1955, n. 848,
b) dalla Convenzione per la repressione della tratta degli essere umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950, resa esecutiva con L. 25 novembre 1966, n. 1173,
c) dalla Convenzione dei Diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, firmati a New York il 6 settembre 2000. Ratifica ed esecuzione con LEGGE 11 marzo 2002, n. 46,
d) dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva con Legge 14 marzo 1985, n. 132.
e) dalla Convenzione di Ginevra 7 settembre 1956, resa esecutiva in Italia con l. 20 dicembre 1957 n. 1304 riguardante la "condizione analoga alla schiavitù".
La nostra Costituzione, per la tutela dei diritti dell’individuo, è fra le più avanzate e prevede non solo la tutela del singolo ma anche delle formazioni sociali, ed in particolare della famiglia, intesa come aggregazione umana naturale, degna di particolare protezione.
L’art. 2 recita esattamente: ”La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
L’art. 13 sancisce che: “La libertà personale è inviolabile.”
L’art. 29. dispone: ”La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”
Altre norme costituzionali garantiscono la libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15), la libertà di scegliere la propria residenza in qualsiasi parte dello stato (art. 16), la libertà di associarsi (art. 18), la libertà di fede religiosa (art. 18), la libertà di manifestare il proprio pensiero (art. 21), prevedendo poi i limiti e le garanzie per le necessarie restrizioni di queste libertà, quali, ad esempio, la possibilità di limitare la libertà personale dell’individuo per esigenze di giustizia.
Altre disposizioni della nostra Costituzione stabiliscono inoltre i principi di tutela dei diritti della persona umana, quali il diritto alla salute (art. 32), il diritto al lavoro (art. 4) all’inviolabilità del domicilio, il diritto alla capacità giuridica e ad agire in giudizio, il diritto alla difesa
(artt. 22, 24), il diritto dei minori ad essere mantenuti, istruiti ed educati dai genitori (art. 30).
Diritti di libertà in relazione particolare alla tutela della famiglia.
Dalle convenzioni internazionali, ratificate nel nostro Paese, si può tentare di fare un’elencazione degli elementi essenziali che connotano i “diritti umani”, che comunque il nostro ordinamento giuridico deve salvaguardare, e pertanto, con elencazione che non vuole essere esaustiva, ma che ha lo scopo di porre l’attenzione su aspetti della libertà individuale, che sono fortemente a rischio, tutte le volte che una persona entra in contatto con i meccanismi del cosiddetto “controllo mentale”, vanno ricordati:
a) il diritto alla vita: nessuno può attentare alla vita altrui, né attentare o limitare la sua integrità fisica e psichica.
b) Il divieto della tortura: nessuno può infliggere sofferenze fisiche e/o psichiche a chicchessia.
c) Il divieto di schiavitù e del lavoro forzato: nessuno può imporre a terzi comportamenti, azioni od omissioni non volute, sostituendo la propria volontà a quella dei terzi, e intendo riferirmi anche ad imposizione compiute con mezzi
psicagogici.
d) Il diritto al rispetto della vita privata e familiare: da intendersi come divieto di ingerenze indebite nella vita privata.
e) La libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
f) La libertà di espressione.
g) La libertà di riunione e di associazione.
h) La protezione della proprietà. - Il diritto all'istruzione.
i) La libertà di circolazione.
j) Il diritto ad un processo equo
k) Il principio che non può essere comminata nessuna pena senza che sia stata prevista da una norma di legge esistente al momento del compimento del fatto.
Riguardo la famiglia, questi principi di carattere generale consentono di affermare che il nucleo composto da genitori e figli, poiché costituisce un modo naturale dell’essere umano di vivere socialmente in mezzo agli altri, secondo un legame affettivo e parentale che, al di là dell’inquadramento giuridico espresso dall’ordinamento dello stato italiano, è universalmente riconosciuto e tutelato, il complesso delle leggi dello Stato protegge ed aiuta la famiglia legittima a mantenersi unita e perpetrare se stessa. Per famiglia legittima s’intende quella composta da una coppia che si è unita in matrimonio, vuoi con il sacro vincolo religioso, vuoi con rito meramente civile.
La famiglia sorta sul matrimonio ha delle regole giuridiche sue proprie, ed una legislazione più favorevole rispetto alle cosiddette “famiglie di fatto”. Ciò tuttavia non toglie che anche queste ultime ricevano tutela giuridica; in particolare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, hanno gli stessi diritti dei figli legittimi, a cui sono equiparati a tutti gli effetti.
Sono universalmente riconosciuti i diritti dei figli al mantenimento, all’educazione, all’istruzione, diritti che si estendono nei confronti dei nonni e degli altri parenti, in mancanza dei genitori o in presenza di genitori assenti od incapaci di provvedere.
Ma nei diritti dei minori verso i propri genitori, quello più importante da tutelare, attraverso l’educazione e l’esempio, è quello alla libertà individuale - e quindi alla libera determinazione- che va tutelato, nella società moderna, come diritto a ricevere dai genitori adeguati strumenti per la navigazione nel mondo, e quindi come diritto alla pluralità, all’informazione oggettiva e multiforme acquisibile attraverso i più ampi contatti possibili, privilegiando l’acquisizione di un variegato panorama di informazioni, notizie, idee, opinioni che, attraverso la rielaborazione personale, possano consentire la scelta libera, consapevole e volontaria.
La famiglia, soprattutto in relazione ai temi che qui ci interessano, non è limitata al ristretto nucleo coppia genitoriale – figli, poiché ricomprende invece tutti gli altri congiunti, quali i nonni, gli zii, i fratelli, i cugini ecc, che rappresentano comunque figure significative, ancorché non conviventi, in ragione degli stretti vincoli parentali e dei legami affettivi, e possono rappresentare i punti di riferimento per l’orientamento e la formazione delle idee e della personalità dell’individuo, oltre che per un equilibrato inserimento nella società civile, ed all’occorrenza, fornire i parametri di riscontro per la valutazione delle nuove esperienze.
In questa visione di tutela più ampia della famiglia e dei legami affettivi si inserisce, per esempio, un filone della giurisprudenza minorile che da qualche anno ha iniziato a dare spazi, e quindi riconoscere diritti ai nonni nei confronti dei nipoti minorenni, teorizzando un diritto dei nonni ad avere contatti con i propri nipoti e
– correlativamente - un diritto dei minori ad avere relazioni significative e durature anche con gli avi ed i parenti collaterali, come gli zii, pur contro la volontà dei genitori, proprio in virtù di una interpretazione più ampia che in passato del concetto di “interesse del minore”, che non è più rimesso alla valutazione esclusiva ed inappellabile dei suoi genitori, come se il bambino, il fanciullo o l’adolescente fosse una “cosa” propria dei genitori, ma considerato come “fatto oggettivo” da accertare, se necessario, da un Giudice il quale non può prescindere dall’ascolto del minore e dalla valutazione dei suoi desideri e delle motivazioni poste a base degli stessi, e questo praticamente a qualsiasi età, in relazione al grado di sviluppo mentale del minore, e comunque a partire almeno da quella, minima, di circa 5/6 anni, considerata dagli psicologici come l’età dalla quale inizia una capacità di comprensione, di elaborazione autonoma e di organizzazione del pensiero che consente di esprimere scelte e desideri.
Le forme di limitazione della libertà operate dalle sette ed i rimedi offerti dall’ordinamento giuridico.
La limitazione alla libertà che può venire dalle tecniche di “manipolazione mentale” usate dai nuovi movimenti religiosi riguarda principalmente la violazione dell’integrità psichica e morale.
Descrivendo i più rilevanti comportamenti tenuti dai responsabili dei nuovi movimenti religiosi in relazione alle loro possibili implicazioni in tema di alterazione della normale dinamica mentale del singolo individuo, cercherò anche di chiarire quali spazi di difesa esistano per la tutela del bene giuridico, e come si intersechino e siano inscindibilmente legati con il rispetto della libertà di ciascuno, ed in particolar modo con la libertà di professare un credo religioso.
E’ noto che il fenomeno del condizionamento mentale è stato studiato a partire dal 1950/1960 circa, con riferimento ai prigionieri di provenienza cristiana o nazionalista rinchiusi nelle carceri cinesi, e più ancora a seguito del trattamento effettuato su i militari americani fatti prigionieri nelle guerre del sud est asiatico, che venivano presentati al mondo occidentale dopo uno speciale processo di condizionamento tale che, in modo apparentemente volontario, rinnegavano i valori, fino ad allora pienamente condivisi, della società americana ed occidentale in genere, dimostrandosi convinti invece della bontà del sistema statale cinese. Queste tecniche furono definite come “lavaggio del cervello”
Dallo studio di questi fenomeni allo studio delle tecniche di proselitismo e di persuasione di alcuni fra i più noti nuovi movimenti religiosi, molti studiosi hanno, in sintesi, concluso che i metodi generalmente applicati per il reclutamento sono sostanzialmente identici e rispondono a queste caratteristiche: sin dai primi approcci il possibile neofita è costantemente “accompagnato” da una (o più) persone che gli manifesta(no) la sua (loro) amicizia, la sua (loro) felicità ed allegria, ricoprendolo di gentilezze, attenzioni e di massima disponibilità, dando un’immagine estremamente positiva, solare e felice dell’ambiente, che risulta particolarmente adatto per capire e valorizzare le potenzialità del nuovo arrivato e soddisfare le sue esigenze di affetto e di amore; contemporaneamente il potenziale neofita, cui viene data un’indicazione molto vaga ed approssimativa delle idee del gruppo e delle sue regole, viene più o meno velatamente scoraggiato a contatti con l’esterno ed invitato ad aprirsi con i componenti del gruppo ed a manifestare i propri problemi e desideri, che il gruppo darà dimostrazione di saper comprendere e considerare nel loro giusto valore, dando la speranza di avere gli strumenti
per risolverli.
Si fa altresì capire al neofita che per le persone del gruppo con cui è entrato in contatto sarebbe un grosso dispiacere se lui non apprezzasse la bella realtà che gli hanno prospettato.
Se il neofita risponde positivamente a questo “abbraccio molto avvolgente” viene progressivamente invitato a partecipare alla vita del gruppo per qualche fine settimana, poi per periodi via via più lunghi, caratterizzati da corsi di addestramento sempre più approfonditi fino a chiedergli di abbandonare il mondo esterno, tagliando ogni contatto con le altre persone e particolarmente con i familiari, per andare a vivere nella comunità, ove le scelte di comportamento sono sempre ed esclusivamente dettate dal capo del gruppo, dove solitamente si praticano la comunione totale dei beni, amministrati dal responsabile del gruppo, e dove la vita è costellata, in genere, da digiuni, veglie di preghiera, studio della dottrina, confessioni di gruppo, anche punizioni, volte a “purificare” e, soprattutto, molto lavoro non retribuito (perché ovviamente svolto nell’interesse della comunità).
Come bene sintetizza Usai (1) le caratteristiche comuni sono:
“una dottrina che coinvolge l’intera vita della persona, in un sistema di atteggiamenti e di idee onnicomprensivo che si pone, almeno in parte, quale elemento di rottura con i valori ed il sistema di vita ordinari; fede cieca in un leader carismatico, a cui spesso vengono attribuiti poteri divini; alto livello di coesione della comunità, ed isolamento dalle persone e dalle istituzioni esterne; capacità coercitive del gruppo, stimolanti la paura di sanzioni” ed il processo di riforma del pensiero, necessario per adattarsi a questo tipo di vita è caratterizzato, in una prima fase, preparatoria, “dall’isolamento dell’adepto dalla società, dall’invadenza del gruppo, da iperattività mentale e fisica, dipendenza finanziaria, deresponsabilizzazione individuale con immersione nel gruppo, da cui si è guidati. Una seconda fase di indottrinamento è costituita dallo studio di dottrine complesse e non sempre coerenti e dal rigetto dei vecchi valori. Nella fase finale, di mantenimento, si evitano problemi e critiche, e si stimola il senso di colpa (in relazione ai peccati commessi nella vita precedente), di paura (per la dannazione futura), di superiorità rispetto a tutti gli altri sistemi; si insegna l’obbedienza, il senso della gerarchia, si instaura l’aspettativa del benessere spirituale, nonché di avanzamento della scala gerarchica interna” .
In sostanza, poiché l’esperienza pratica porta a concludere che spesso il “guru” di turno è in realtà un ciarlatano che ha messo insieme un castello di dottrine stravaganti ed illogiche, sulla base delle quali propone un sistema di vita in palese contrasto con i principi universalmente condivisi nelle società moderne (si pensi a quanto detto in merito alle convenzioni internazionali), con pratiche a volte francamente umilianti per la persona, può sembrare conseguente concludere che chi accetta di entrare in queste comunità, abbia subito in verità una coazione psicologica, cui non è riuscito a sottrarsi, subendo quindi una sorta di circonvenzione, anche se realizzata attraverso strumenti ed argomenti “persuasivi”, o apparentemente tali.
Michele Del Re scrive che “la mancanza di sonno, la fatica fisica, la sottoalimentazione associate nel trattamento provocano la scomparsa del senso critico e dell’autocritica. Le personalità più forti possono con questi semplici strumenti essere trasformate in succubi, essere interamente sottomesse alla volontà di un individuo che imporrà il suo volere come meglio gli sembrerà”. (2). In conclusione è possibile – seppure l’accertamento debba essere fatto caso per caso tenendo conto della specificità delle singole vicende
- che l’adesione ad un nuovo movimento religioso non sia libera e volontaria, e che, comunque i comportamenti tenuti dall’adepto, una volta che è inserito nella comunità religiosa, siano guidati dal “santone” di turno, e non conseguenti ad una sua scelta volontaria.
Poiché è caratteristica tipica e dominante di questi nuovi movimenti religiosi l’allontanamento dell’adepto dai propri familiari (che rappresentano, secondo la prevalente posizione settaria, sia il legame con il mondo esterno – ritenuto pericoloso e satanico
- sia una pericolosa fonte di ravvedimento e di dubbio), si è ovviamente creato un forte antagonismo fra questi gruppi e le famiglie, che ha fatto in modo che si creassero delle associazioni spontanee formate dai familiari delle “vittime delle sette”, che hanno cercato di contrastare i movimenti di culto, anche con numerose denunce all’autorità giudiziaria.
E’ sulla base di queste denunce, in modo particolare, che si sono presentate all’attenzione dei giudici vicende che hanno dato origine a studi e valutazioni sulla possibile individuazione di comportamenti costituenti reato, posti in essere in violazione di quei fondamentali diritti di libertà che sono alla base della convivenza civile nella nostra società.
La casistica, peraltro abbastanza modesta in termini quantitativi, porta a svolgere alcune considerazioni.
In primo luogo preme sottolineare che le pratiche cui sono sottoposte le persone all’interno di questi nuovi movimenti religiosi possono essere sottoposte alla valutazione di un Giudice che ne rilevi la potenzialità condizionante (anche se non tale da annullare la volontà), almeno per menti fragili o non ancora formate, e che quindi possa prendere provvedimenti di contenuto assai ampio, fino all’ipotesi di allontanamento dall’ambiente. Per la tutela dei minori infatti è possibile ricorrere, da parte dei familiari, al Tribunale per i Minorenni, ed in via d’urgenza anche al suo Presidente, perché siano adottati i provvedimenti opportuni ad evitare pregiudizio per il minore da comportamenti che, ancorché non costituiscano reato, possano tuttavia rappresentare un pregiudizio ad un sano ed equilibrato sviluppo della persona. La valutazione dei comportamenti indotti (o liberamente accettati) cui il minore è sottoposto, devono e possono essere valutati dal Tribunale per i Minorenni alla luce della rilevanza costituzionale del diritto del minore alla educazione, all’istruzione, alla salute, all’integrità psico-fisica, a cure appropriate, a che sia evitato tutto quello che può nuocere al suo benessere, diritti che hanno pari dignità rispetto al diritto a professare liberamente un credo religioso.
Fermo restando che la professione di un qualsiasi credo religioso, con la sola limitazione del rispetto dei principi costituzionali, ancorché criticabile sul piano etico ed umano, non è illecita e quindi può essere liberamente esercitata e promossa, nel nostro ordinamento esistono numerose ipotesi delittuose che possono trovare applicazione a difesa di soggetti che cadano vittime delle suggestioni dei nuovi movimenti religiosi, soprattutto qualora la sensibilità dei giudici verso il fenomeno di cui stiamo parlando, e dell’allarme sociale che sta destando, divenga più attenta e porti ad una maggiore attività di indagine, di fronte a segnalazioni di situazioni obiettivamente inquietanti, anche se,
prima facie, prive di comportamenti delittuosi.
E’ ben noto che la Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 1981, n. 96 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 603 c.p., che prevedeva il reato di plagio, ritenendo che “per la sua imprecisione ed indeterminatezza non consente all'interprete l'individuazione di un contenuto oggettivo, coerente e razionale e si presta ad un'assoluta arbitrarietà nella sua concreta applicazione, potendo essere riferito a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da altro essere umano per motivi di sentimento amoroso, o di professione religiosa o di partecipazione a movimenti ideologici” confliggesse con l’art. 25 della Costituzione, cioè con il principio di tassatività della fattispecie penale.
Fra i delitti contro la libertà morale esistono tuttavia altre ipotesi importanti, quali il reato di violenza privata, intendendo per violenza quella forma di coazione psichica che costringe il soggetto passivo a cedere alla volontà altrui, o lo stato di incapacità procurata mediante suggestione (art. 613 c.p.), il reato di truffa, con particolare riferimento al caso in cui il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, ma si può ipotizzare anche la contravvenzione di cui all’art. 728 c.p. che punisce “Chiunque pone taluno, con il suo consenso, in stato di narcosi o di ipnotismo, o esegue su di lui un trattamento che ne sopprima la coscienza e volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda…”..
Tuttavia la difficoltà pratica che si presenta per accertare la sussistenza dei reati sopra ricordati sta sempre e comunque nell’individuare il limite di cogenza del condizionamento psichico, che è valutazione di mero fatto, sottoposta di volta in volta all’indagine del giudice nei singoli casi concreti che si presentino alla sua attenzione, senza tuttavia dimenticare che, per tutti i reati possono essere applicate le aggravanti previste dall’art. 61 n. 9 (che recita: “l’aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto”) e n. 11 (“l’aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche………. ovvero con abuso di coabitazione o di ospitalità”), che in molti casi, come per il reato di truffa, rende l’ipotesi delittuosa perseguibile d’ufficio e non più a querela della persona offesa, consentendo così ai familiari delle “vittime delle sette” di prospettare all’autorità giudiziaria, che può efficacemente reprimerli, i casi di truffa ai danni dei loro congiunti, anche in tutti i casi in cui, questi ultimi, esprimano volontà contrarie (più o meno coartate).
Tutte le volte che per l’esistenza di un reato sia necessario che l’agente compia una minaccia sulla parte offesa, la minaccia può non ritenersi tendenzialmente sussistente ove sia rappresentata da pericoli generici, indiretti e collegabili a credenze religiose, come sanzioni ultraterrene, che per loro stessa natura non sono verificabili né dimostrabili razionalmente, e non potendo la legge censurare idee e dottrine religiose, (anche se irrazionali o rivoltanti). Tuttavia tali tipi di minacce possono costituire comportamenti penalmente rilevanti ove alle credenze escatologiche siano aggiunte le indicazioni di pericoli concreti, ed ove si ritenga che, in relazione alla minorata difesa dell’adepto nei confronti del “santone”, questi appaiano come conseguenze dannose effettivamente verificabili e siano tali da indurre il soggetto passivo a compiere atti che altrimenti non avrebbe compiuto.
Reati compiuti ipoticamente mediante questo tipo di minacce possono essere, per esempio, quelli di estorsione, rapina, violenza carnale, sequestro di persona, tanto per citarne alcuni.
Ancora, può trovare applicazione la contravvenzione di abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.) tutte le volte che, con l’impostura, si organizzano falsi stati di trance, si organizzano falsi miracoli, o si adottano strumenti che, si afferma, consentono un contatto con il mondo dei trapassati, ma anche in questo caso occorre ribadire che il confine fra l’attività lecita e quella costituente reato è sempre la stessa: le idee, le credenze non possono essere in alcun modo contestate, deve sussistere invece una falsa rappresentazione della realtà, che consenta di oggettivare l’impostura.
Altra ipotesi di reato nella quale possono rientrare certi comportamenti tenuti in alcuni nuovi movimenti religiosi è quella dell’esercizio abusivo della professione medica, o per il medico psichiatra o per lo psicologo, nei cui confronti si instaura istituzionalmente una forma di dipendenza psicologica del paziente, l’abuso di questo potere per scopi illeciti. Nei casi in cui vengono promesse guarigioni e si eseguono terapie di qualsiasi tipo, anche di medicamenti in se innocui, come, alternativamente, quando vengono somministrate vere e proprie terapie mediche, che possono causare anche gravi danni alla salute, è possibile ipotizzare il reato previsto dall’art. 348 c.p.
Inoltre, poiché è noto che nei gruppi settari spesso si fa uso di sostanze stupefacenti, a volte anche per ragioni meramente rituali, la somministrazione di tali sostante può assumere rilevanza penale, sempre sotto il profilo dell’esercizio abusivo della professione medica, oppure trovare repressione nelle norme che vietano la vendita, ed anche la cessione gratuita delle sostanze stupefacenti a scopo non terapeutico.
Conclusioni
Pertanto, alla luce di questa sia pur sommaria carrellata su i possibili reati ipotizzabili, la cui esistenza, ripeto, deve essere sempre accertata e valutata caso per caso, in relazione alla specificità delle singole vicende, i familiari delle “vittime delle sette” hanno possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria con esposti e denunce, tutte le volte che abbiano notizia di fatti che possano rivestire le caratteristiche dei reati astrattamente ipotizzabili, anche se la generalizzata politica di chiusura dei rapporti che i gruppi settari attuano nei confronti dei familiari degli adepti che siano dissenzienti rispetto alle idee del gruppo, e la generale segretezza su i “riti”, le regole, le gerarchie, le punizioni che il gruppo adotta, non rende facile la conoscenza di molti fatti che, in caso contrario, ben potrebbero trovare attenzione, e condanna, da parte dei Giudici.
I movimenti d’opinione, tuttavia, molto possono, per sensibilizzare l’Autorità Giudiziaria, che ha già molti compiti nella complessa società moderna, alle possibili lesioni dei diritti umani all’interno delle comunità religiose che sorgono e sono sorte intorno a noi, affinché, da un lato, siano affinati i meccanismi d’indagine per l’accertamento dei fatti, e dall’altro, siano rimeditati gli spazi che le ipotesi di reato già presenti nel nostro ordinamento possono coprire in relazione a queste nuove realtà sociali, auspicando che, nel frattempo, migliori e più puntuali disposizioni normative, di cui si discute anche in questo convegno, vengano portate a compimento e consentano una migliore tutela dei cittadini sani ed onesti.
di Stefania Bernardini
|