DISEGNI DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 4605

D’iniziativa dei senatori. BOSI, FOLLONI, MAZZUCCA POGGIOLINI, MONTAGNINO, ERROI, VERALDI, CALLEGARO, BRIENZA, PEDRIZZI, ZANOLETTI, TAROLLI, BIASCO, COSTA, ASCIUTTI, MINARDO, PICCIONI, NAPOLI Roberto, BORNACIN, CIRAMI, GUBERT, PERUZZOTTI, ZILIO e SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2000

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle sette in Italia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1 (Istituzione e funzioni della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell’art.82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle sette e sulle attività ad esse connesse con il compito di:
a) verificare l’attuazione delle leggi vigenti al fine di proporre una soluzione normativa contro le pratiche illegali delle stesse ed i danni che causano alla società, alle famiglie ed, in particolare, ai minori;
b) verificarne i comportamenti sotto l’aspetto finanziario e fiscale ed in particolare quelli relativi alle consistenze patrimoniali, ai legami finanziari internazionali e alle capacità di interferenza nel sistema economico del paese;
c) svolgere indagini atte a far luce sul sistema organizzativo delle sette e le ripercussioni che questo ha per la salvaguardia dell’ordine pubblico ed il rispetto dei diritti della persona;
d) individuare eventuali connessioni illecite con la criminalità organizzata;
e) accertare le condizioni di vita e l’ottemperanza degli obblighi scolastici dei minori che vivono in comunità;
f) individuare gli abusi inerenti alla pratica della professione medica;
g) verificare l’utilizzo di sistemi illeciti di manipolazione mentale finalizzati all’indottrinamento degli adepti;
h) accertare l’identità del fenomeno delle vittime delle sette con particolare riguardo ai danni fisici psichici e morali patiti dagli ex-adepti e dai minori;
i) riferire al parlamento al termine dei lavori e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la redazione finale entro i successivi sessanta giorni.
3. La Commissione procede alle indagini ed agli esami della documentazione con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La Commissione può disporre, per l’espletamento dei propri lavori, dell’opera e della collaborazione di agenti e di ufficiali di Polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro dipendente pubblico.
4. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali, sia amministrative, già definite; può, inoltre, chiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie, od inchieste, in corso presso l’Autorità giudiziaria ed altri organi inquirenti.
5. La Commissione stabilisce di quali atti, o documenti, non si può fare menzione nella relazione, di cui la comma 2, in ordine alle esigenze istruttorie attenenti ad in corso.

Art. 2 (Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione, o compie, o concorre a compiere atti d’inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio, o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quello che riguarda gli atti ed i documenti di cui all’articolo 1.

Art. 3 (Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti Senatori e venti Deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. nella prima seduta, la Commissione elegge a scrutinio segreto il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
3. Per l’elezione, rispettivamente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.

Art. 4 (Organizzazione interna)
1. L’attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un Regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il Regolamento.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia possono essere segrete ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.
4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
5. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie oggetto d’inchiesta.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico per metà del bilancio del Senato della Repubblica e per metà del bilancio della Camera dei deputati.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 800

D’iniziativa dei senatori. MEDURI, COZZOLINO, CRINÒ, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, SEMERARO, D’IPPOLITO, VITALE, PELLICINI, CURTO, DEMASI, GRILLOTTI, ZAPPACOSTA, TOFANI, GENTILE, DEGENNARO, TREMATERRA e NOCCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2001

Norme per contrastare la manipolazione psicologica

DISEGNO DI LEGGE
Art 1.-1. Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la formazione dell’altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2. Costituisce aggravante se tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere atti lesivi o pericolosi per la propria o per l’altrui integrità fisica o psichica.
3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 1777

D’iniziativa della senatrice. ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2002

Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale

DISEGNO DI LEGGE

Art 1.-1 Dopo l’articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:
“Art 613-bis – (Manipolazione mentale). 
Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un’omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Se il fatto è commesso nell’ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo”.