I DIFFICILI CONFINI TRA LIBERTA’ E CONDIZIONAMENTO NELLA MANIPOLAZIONE MENTALE

Vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori dell’opportunità che mi hanno dato di affrontare un tema al quale tengo particolarmente, tanto da aver presentato un disegno di Legge, proprio al fine di dare una risposta alle angosce di tante famiglie, alle prese con problemi di manipolazione di loro congiunti, spesso ragazzi adolescenti, da parte di persone e organizzazioni di pochi scrupoli.
Non vi é dubbio che si tratti di un tema particolarmente delicato, in quanto ci si pone il problema di valutare la natura dei comportamenti di persone che, proprio in virtù dei condizionamenti subiti, non si accorgono di essere condizionate.
E dunque si potrebbe arrivare al paradosso per cui interventi mossi dal preciso intento di restituire ad una persona la propria piena libertà di giudizio, di valutazione, di confronto rispetto ad ambienti chiusi e coercitivi, possano perfino essere accolti con qualche resistenza.
Il terreno é dunque impervio e merita valutazioni attentissime.
Devo dire, tuttavia, che nonostante l’estrema prudenza e le giuste obiezioni di varia natura che ciascuno di noi, nell’esaminare un tema del genere, é portato a fare, alla fine resta fermo il convincimento che non si possano lasciare privi di sanzionabilità comportamenti che di fatto ledono l’integrità psicofisca della persona, come quelli adottati da talune sedicenti sette. 
In passato si pensò di far bene eliminando il reato di plagio.
Il motivo di questa scelta fu determinato dal fatto che la formulazione delle norme era troppo generica e, di conseguenza, si lasciavano troppi margini di arbitrarietà all’individuazione delle situazioni in cui effettivamente si consumava il reato.
Genericità e arbitrarietà fecero sì che le norme fossero considerate anticostituzionali.
Tuttavia, la cancellazione della sanzione riferita a comportamenti di condizionamento gravemente lesivi della libertà e dell’autodeterminazione delle persone, non ha purtroppo cancellato il reato.
La situazione é oggi quella di una paradossale impunità nei confronti di chi matte in atto comportamenti di tal genere.
Assistiamo dunque al grido di dolore di famiglie, forze dell’ordine, magistrati i quali, pur rendendosi conto che nei confronti di una persona si esercita una violenza di questo tipo, non hanno alcuna possibilità di intervenire, perché vi é un vero e proprio vuoto normativo: é rimasta una zona grigia che rende di fatto impunibili e impunite azioni in cui si consuma un vero e proprio plagio. Infatti in queste situazioni non é possibile applicare né le norme che si applicavano nei confronti delle persone dichiarabili incapaci di intendere e di volere, né quelle relative alla riduzione in schiavitù.
Siamo infatti di fronte a una fattispecie differente da queste.
Dunque, la soluzione normativa per dare una risposta a questa situazione é quella di uscire dalla genericità che contraddistingueva le norme del passato e definire il più precisamente possibile quali tipi di comportamento sono quelli in base ai quali possiamo dire che ci si trova in presenza di un reato di plagio.
Nell’esaminare la documentazione che riguarda questa problematica si assiste a una casistica spaventosa e inaccettabile: casi di manipolazione che portano a pratiche di pedofilia sistematica e contrabbandata come “liberatoria”, casi di sfruttamento di lavoro minorile (anche di bambini di quattro o cinque anni mandati “in missione” a vendere opuscoli o fare predicazione o a contribuire alla costruzione di edifici dell’organizzazione e deprivati sistematicamente della libertà di gioco che spetta ad ogni bambino), interferenze pesantissime nella vita personale, al punto da regolamentare le letture da fare, i filmati cui assistere, le musiche da ascoltare (il tutto prodotto e venduto dall’organizzazione che ne trae consistente lucro), pena l’esclusione dalla comunità.
Talvolta le interferenze nella vita privata arrivano al punto da incoraggiare il divorzio dal proprio coniuge, nel caso che questi non sia d’accordo con la Comunità. E via di questo passo.
Il tutto, accompagnato da un’assoluta e rigorosa segregazione di fatto degli adepti rispetto al mondo esterno “che non potrebbe capire” e al quale naturalmente, deve essere tenuto nascosto ogni particolare. 
Si vede come, in tal modo, una volta “entrati nel giro” non sia possibile per l’adepto vivere una normale vita sociale (ad esempio, per i ragazzi partecipare alle feste scolastiche, alle attività sportive, a tutto ciò che si organizza “fuori della setta”).
Spaventoso appare poi il numero delle persone, anche neonati, che hanno perso la vita per pratiche, quali il rifiuto delle trasfusioni o dei trapianti d’organo, che talune associazioni pseudoreligiose predicano: vi sono siti su internet che elencano nomi, cognomi e circostanze e la panoramica é raccapricciante.
Di fronte a una tale sistematica, palese violazione dei più elementari diritti alla vita, alla salute, alla libertà, alla crescita equilibrata ed armoniosa come si fa a tenere gli occhi chiusi?
Abbiamo così la schizofrenica situazione per la quale da un lato, ogni volta che si parla di vero e proprio “condizionamento mentale”, in tanti si alzano a dire: ma quando ci si innamora non si “perde la testa” al punto da fare ciò che l’essere amato desidera? E questo non é condizionamento? Oppure: ma la Chiesa Cattolica non dà forse prescrizioni che limitano una incondizionata libertà, sia pure per motivazioni di ordine etico? E se un fedele desidera donare o lasciare in eredità ad una istituzione cattolica i suoi beni, la cosa non é forse ritenuta meritoria? Perché, allora, nel caso delle sette si parla di condizionamento? E se, - ci si chiede ancora - una volta riconosciuta come reato e sanzionata la “manipolazione mentale”, ciò desse adito ad accuse, magari strumentali, anche nei confronti di legittimi interventi pedagogici, di normali azioni di proselitismo, di sacrosanti interventi di psicologi e terapeuti?
E mentre così ci si interroga, dall’altra parte abbiamo il procedere indisturbato di pratiche del tipo di quelle descritte, compresi, a volte, come é accaduto in qualche parte del mondo, i suicidi collettivi, le scelte del coniuge da parte del capo della comunità, (spesso si tratta di persone del tutto sconosciute a chi le dovrà sposare) o la violenza e gli abusi sessuali contrabbandati come premi e/o iniziazioni da parte del capo/santone ).
E’ sostenibile questo? 
E allora: dov’é la libertà?
Quand’é che, invece di libertà conquistata, si può parlare di “manipolazione mentale”?
Possibile che non si possa intervenire nei casi disperati in cui un ragazzo viene “sottratto” alla famiglia che legittimamente porta la responsabilità della sua formazione ed anzi é indotto a considerare quella famiglia come “estranea” così come estraneo diventa ogni altro contesto (sociale, scolastico ecc.) per essere ricondotto solo e soltanto nell’ambito di una collettività chiusa al mondo esterno?
Che possibilità di esperienze, di confronto, di preparazione all’inserimento nella società può venir fuori da situazioni di tal genere? Che sviluppo di maturazione si può dare?
Ecco che, allora, a mio avviso é necessario affrontare il problema, senza nascondere la testa sotto la sabbia, avviandoci sul difficile, ma necessario terreno della individuazione delle circostanze che configurano il reato di “manipolazione mentale”.
Anche perché alcune sette che pretendono di presentarsi come “organizzazioni a carattere religioso”, pretendono anche di rientrare nelle nuove normative, in corso di definizione, che riconoscono la pari dignità religiosa alle varie fedi e non vorrei che organizzazioni che conculcano sistematicamente la libertà dei cittadini, creando danni psicofisici incalcolabili, si possano perfino ammantare di una legittimazione ufficiale. E allora: c’é forse bisogno di ricordarlo che differenza c’é tra una fede religiosa e un uso strumentale dell’istanza religiosa o spirituale al fine di gestire potere e denaro che arricchisce i capi della comunità?
Una Chiesa il cui messaggio ha attraversato la prova di millenni di storia, di milioni di fedeli, il cui pensiero é stato arricchito dall’approfondimento e dalla testimonianza di legioni di teologi e di santi e che, pur nei mutamenti legati al passaggio dei tempi contingenti, ha comunque sostenuto la libertà dell’uomo di scegliere se accogliere o meno il Verbo, ha considerato sempre la famiglia alla base della struttura sociale, predicando la salvezza del mondo e quindi considerando che il confronto e l’impegno diretto col mondo e con la storia fa parte del destino dell’uomo, come può essere minimamente paragonata con le improvvisazioni arrangiaticce di chi, con la scusa della religione, sfrutta le persone più fragili a fini anche economici e, per non subire il controllo sociale e quello delle famiglie, cerca di isolare le persone che ha irretito facendo perdere loro il contatto con la realtà?
Comunque, detto questo, io non voglio certo fare un discorso su quale predicazione religiosa ci piaccia di più; io voglio piuttosto che siano sanzionati precisi comportamenti che si risolvono in vere e proprie coercizioni, quando queste coercizioni siano provate e documentabili, in quanto afferenti una serie di comportamenti precisi del singolo o dell’organizzazione.
Voglio dire che, ovviamente una setta non é, di per sé, anche nel caso in cui predicasse messaggi che agli occhi di qualcuno di noi possono apparire improponibili, un soggetto che meriti sospetti. 
La libertà in cui crediamo comprende a pieno titolo, com’é naturale, anche la libertà di ogni fede.
Il problema é dunque di contenuti (che non siano contrari alla legge) e di modalità (che non basino la propria vita collettiva sulla coercizione).
Libera é la scelta di fede, libera é la predicazione della propria fede, ma quando si vede con chiarezza che l’interesse che si persegue non é l’emancipazione dell’adepto, la sua crescita sul piano etico, l’abitudine alla responsabilità delle proprie scelte in un ambito di sviluppo di consapevolezza, quanto piuttosto la passiva acquiescenza alla volontà e alle prescrizioni dei “capi”, motivata anche da forti interessi economici, non si é più di fronte a fatti attinenti la fede, bensì ad operazioni motivate da utilizzo strumentale della fiducia dell’adepto.
Ma, come ho detto, nonostante i guasti di carattere personale, sociale, patrimoniale, che questo tipo di comportamenti determina, non ci sono normative adeguate a sanzionarli.
Infatti il reato di “circonvenzione d’incapace’ richiede che il soggetto sia dichiarato incapace di intendere e volere in tutto e per tutto il complesso dei suoi comportamenti.
La “riduzione in schiavitù” comporta l’abolizione o la limitazione della libertà.
E chi é ridotto in schiavitù generalmente si accorge benissimo della propria condizione non libera e la soffre.
Qui la fattispecie é diversa, perché si esercita un condizionamento che la vittima non percepisce come tale.
Chi é incapace di intendere e di volere non riesce a prendere decisioni congrue.
Qui invece ci troviamo di fronte a persone il cui comportamento é condizionato senza che la vittima riesca ad averne piena consapevolezza, anche a causa della chiusura rigorosa che si pretende rispetto al contesto esterno e ai meccanismi di premi e punizione che possono esercitare un’influenza condizionante fortissima.
Questo é il motivo che mi ha indotto a presentare un disegno di legge in materia, che prevede la reclusione da 4 a 8 anni per chi ponga una persona in stato di soggezione attraverso mezzi quali violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici, ovvero attraverso pratiche di condizionamento della personalità di tipo psicologico-coercitivo.
La soggezione si verifica quando si giunge ad escludere la capacità di giudizio e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un’omissione gravemente pregiudizievoli.
Se questi condizionamenti si determinano nell’ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano come scopo o come effetto proprio quello di creare e sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi prendono parte, le pene sono aumentate di un terzo.
Mi rendo conto ovviamente che non si tratta di normative di facile applicazione, soprattutto in merito ai singoli casi concreti.
Tuttavia credo che una risposta vada data a un problema che ha una potenzialità distruttiva e disgregante senza pari.
Credo quindi che al legislatore spetti la definizione del reato mentre la valutazione delle circostanze e dell’effettivo compimento di esso, nel caso che si pone di volta in volta, sia compito del magistrato e degli esperti da esso consultati.
D’altro canto esiste un valore anche pedagogico delle norme, attraverso cui una società pone l’accento su comportamenti che riconosce come distruttivi e contrari ai valori su cui é fondata la convivenza civile in cui si riconosce.
In un caso come questo, in cui si fa violenza contro uno dei beni che la nostra società ritiene fondamentali, cioè la libertà, il valore pedagogico é altissimo e ci auguriamo che esso si armonizzi con una sempre più avvertita sensibilità sociale che “dal basso” isoli e delegittimi i comportamenti coercitivi, in modo tale che sia sempre meno possibile per queste organizzazioni trovare adepti da condizionare per i propri ambigui scopi.
Proprio per questo motivo credo che siano preziosissimi luoghi di dibattito come questo, per fare chiarezza sulle motivazioni e sui modi di superere eventuali controindicazioni. E’ indispensabile che l’opinione pubblica comprenda fino in fondo che il senso dell’intervento in tale delicata materia é quello di accrescere il livello di libera determinazione di ciascuno, rimuovendo ogni e qualsiasi ostacolo ad essa.
Questo é il senso che ha animato la mia battaglia contro la schiavitù, che ha portato ad una legge che ha trovato un larghissimo consenso parlamentare.
Questo é il senso che anima questa mia nuova battaglia che, anche se irta di ostacoli, non mi spaventa e che sono determinata a portare a termine nel migliore dei modi.

di Maria Elisabetta Alberti Casellati