PLAGIO: TRA REALTA' E DIRITTO

Il plagio o manipolazione mentale è un reato gravissimo perpetrato nei confronti di una persona, fino a causarne la destrutturazione della personalità e la destabilizzazione mentale. Il prodotto di tale pratica delittuosa è la schiavitù totale, fisica e psichica.
Oggi, sull'intero territorio nazionale operano indisturbate ed impunite sette di varia natura e denominazione che costituiscono un reale pericolo per individui, famiglie e società. 
Nel 2001, nella relazione semestrale di 40 pagine sulla politica informativa e della sicurezza, elaborata dai servizi segreti ed inviata al Governo, fra le varie fonti di pericolo per la sicurezza nazionale è stato evidenziato il "fenomeno delle sette". Già nella precedente indagine del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, inviata il 29 aprile 1998, dal Ministro dell'Interno alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, furono esposti i pericoli derivanti dalla diffusione delle sette sul territorio italiano.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 8 giugno 1981, n.96, rilevando un contrasto tra l'articolo 603 del codice penale (<<Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni>>) e gli articoli 21 e 25 della Costituzione, dichiarò la illegittimità della norma che configurava il delitto di plagio, ponendo così termine all'esistenza di una disposizione che nel cinquantennio del Codice Rocco non aveva trovato frequenti occasioni di applicazione.
Si legge nella sentenza: "… la norma denunciata viola il principio di tipicità di cui all'articolo 25 della Costituzione, in quanto appare sfornita nei suoi elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all'arbitraria determinazione del giudice l'individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato. Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al <<totale stato di soggezione>> può condurre ad un'applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico e sindacale. D'altra parte non conferirebbe maggior chiarezza alla determinazione concreta della fattispecie, l'osservazione che la soggezione psichica deve essere totale”.
Per quanto riguarda l'articolo 21 della Costituzione, …”la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nell'interesse dell'integrità psichica della persona, solo in quanto si concretizzi in mezzo di pressione violenta o subdola, quali la minaccia o la frode; ciò stante, l'evento della soggezione psicologica di un soggetto ad altro soggetto, in quanto risultante dall'adesione ai modelli di comportamento da altri proposti, non può costituire illecito senza intaccare il diritto costituzionalmente protetto…”.
Non si vuole in questa sede rimettere in discussione, a tanta distanza di tempo, le decisioni della Corte Costituzionale, che rappresentano ormai un punto fermo e immodificabile nel nostro ordinamento giuridico, ma soltanto chiarire che la cancellazione del reato di plagio, così com'era formulato nell'articolo 603 del codice penale, non può essere intesa come negazione del plagio sul piano fenomenico.
Il problema è anzi quanto mai attuale, posto che il plagio e le dinamiche plagiarie costituiscono, oggi più che in passato, una realtà sul piano dei rapporti interpersonali, con concreti rischi nei confronti della libertà individuale ed in particolare nei confronti della salvaguardia dell'identità personale.
Il vuoto normativo lasciato dalla sentenza della Corte, da un lato, ha creato nell'opinione pubblica la falsa convinzione che il plagio non esista più, dall'altro ha dato la possibilità ai "manipolatori della mente" di continuare ad usare e rafforzare le loro tecniche in tutta tranquillità, sapendo con assoluta certezza di non correre alcun rischio legale.
Ciò spiega il dilagare in Italia di attività pericolose e devastanti per l'individuo, di singoli e/o organizzazioni di potere, anche mascherate da pratiche religiose che continuano a perpetrare in maniera dilagante i meccanismi persuasivi e suggestivi tali da diminuire i poteri di difesa e da condizionare la volontà dei soggetti passivi coinvolti.
Tali meccanismi si innescano, infatti, ogni qualvolta ci si trovi in presenza di: a) un rapporto di prevalenza del soggetto attivo su quello passivo, tale che comporti il totale assorbimento del secondo nella sfera dell'influenza del primo in conseguenza di specifiche e reiterate attività di quest'ultimo; b) la separazione del soggetto passivo dal contesto sociale da lui autonomamente scelto; c) la previsione e la volizione dell'evento da parte del soggetto attivo.
Uno stato di soggezione, comunque attuato, comunque subito o cercato dal soggetto passivo, comunque strutturato all'interno (nei rapporti tra agente e soggetto passivo), si risolverebbe pur sempre e univocamente in una preclusione e in un impedimento alla prosecuzione o instaurazione di rapporti autonomi tra il soggetto passivo e i terzi.
I soggetti "psicologicamente manipolati", resi anaffettivi, vengono ridotti in uno stato di sudditanza tale da determinare la sostituzione della personalità e la soppressione del pensiero autonomo. Accreditati psichiatri, impegnati da anni sul fronte della ricerca inerente alle conseguenze del plagio, utilizzano addirittura il termine "menticidio" per descrivere la devastante pericolosità degli effetti delle metodiche di persuasione occulta esercitate da leader sui loro adepti nell'ambito dei gruppi settari distruttivi.
Nella più importante letteratura diagnostica mondiale – DSM IV – è inclusa una categoria classificata come "Disturbo associativo atipico 300.15" che menziona espressamente le vittime delle sette; nella definizione degli effetti patologici del controllo mentale si legge "esempi atipici comprendono stati simili al trance, estraniamento dalla realtà accompagnato da depersonalizzazione come stati di dissociazione prolungata che possono insorgere in individui sottoposti a periodi di prolungata ed intensa persuasione coercitiva (lavaggio del cervello, riforma del pensiero, indottrinamento mentre erano prigionieri di gruppi terroristici o cultisti)".
Un'indagine rigorosa sulle problematiche associate alle tecniche del controllo mentale, è stata svolta da Flavil Yeakley, stimato psicologo della Abilene Christian University, che ha sottoposto centinaia di seguaci di svariati gruppi religiosi, sia regolarmente istituiti che settari, al Meyers-Briggs Type Indicator (test di personalità MBTI).
I risultati hanno mostrato un alto livello di cambiamento verso alcune tipologie standard, come definite dal test. In altre parole, gli adepti di alcune sette tendevano tutti ad assumere la medesima tipologia di personalità, a prescindere dalle loro caratteristiche peculiari precedenti l'affiliazione al culto, tanto che Yeakley ha appropriatamente definito tale fenomeno "clonazione".
In sostanza, la ricerca ha inequivocabilmente convalidato la tesi secondo la quale i gruppi che utilizzano la manipolazione mentale degli adepti forniscono agli stessi, nuove personalità, rimuovendo le loro identità identità originarie.
In riferimento alle modificazioni psicologiche e dunque alla salute mentale, alcuni studiosi di tali fenomeni (Spero, Clark e Goldeberg) hanno individuato elementi come: processi di pensiero rigido, fobico, paranoico; espressioni emotive spontanee alternate a stati di preoccupazione autistica, un'immagine di sé altamente svalutata, oscillazioni nell'umore, obbedienza cieca al leader, distanziamento da precedenti identificazioni.
Gli stessi studiosi hanno rilevato importanti comportamenti psicopatologici relativi all'uscita degli adepti da una setta o in fase di psicoterapia successiva, in particolare sui cosiddetti fenomeni di "slippage" (defict cognitivo temporaneo con incapacità di trattenere un pensiero, di rispondere a domande e con perdita di distinzione tra il concreto e la metafora) e "floating" (disturbo delle funzioni egoiche del senso della realtà con esperienza soggettiva di depersonalizzazione).
Lo studioso Etemand riferisce di come " giovani prima brillanti e creativi, siano stati resi incapaci di ironia e di metafore e si limitino ad un vocabolario attentamente ristretto, pieno di clicheès e di idee stereotipate, incapaci di astrazioni etc."
Da qualche parte si è più volte tentato di assimilare il plagio alla circonvenzione di incapace.
Giova ricordare che il reato di plagio, nella specifica formulazione, presupponeva un totale ed illimitato stato di soggezione, tanto che si qualificava nei delitti contro la persona (titolo XII del Libro II del codice penale), ovvero tra i delitti contro la libertà individuale (Capo III del Titolo XII) e, in particolare, tra i delitti contro la personalità individuale (Sezione I del Capo III sopraindicato), al pari della riduzione in schiavitù, della tratta, del commercio, alienazione ed acquisto di schiavi.
Mentre la circonvenzione di incapace (di cui all'articolo 643 del codice penale) rientra tra i delitti contro il patrimonio ed in particolare tra i delitti contro il patrimonio mediante frode (vedi capo II del titolo XIII, libro secondo del codice penale), al pari della truffa, dell'insolvenza fraudolenta, dell'usura, dell'appropriazione indebita, della ricettazione etc.
La necessità di distinguere le due fattispecie scaturisce quanto ai fini e agli effetti, dalle diverse situazioni in cui si realizzano condizioni di soggezione psichica, tenendo conto delle situazioni di danno in concreto che ineriscono alle dinamiche plagiarie.
Nel lamentare la violazione dell'articolo 25 della Costituzione, la Corte ripetè più volte che, alla base del principio invocato, stava in primo luogo “… l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo e inviolabile costituito dalla libertà personale e che, per effetto di tale principio, onere della legge penale fosse quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da un fondamento controllabile. …”
Concordi con quanto allora stabilito dalla Corte Costituzionale, sarebbe opportuno attribuire maggiore valenza alla perizia psichiatrica che, oltre a comportare un primo livello di indagine volto a definire le caratteristiche della personalità della supposta vittima, al fine di dedurne in astratto la sottoposizione a meccanismi plagiari, dovrebbe articolarsi in un successivo livello di indagine, volto ad analizzare il rapporto personale tra supposto autore e supposta vittima.
Un'indagine approfondita si rende, infatti, necessaria per stabilire se si è realizzata o meno una dinamica in virtù della quale la volontà di una persona si è imposta su quella di un'altra, al punto da determinarne le direttive e da costringerla ad agire in contrasto con gli interessi propri e altrui.
La prassi psichiatrico-forense documenta che la valutazione del rapporto interpersonale si qualifica come metodologicamente determinante ai fini di un eventuale giudizio.
I disegni di legge presentati al Senato e attualmente in discussione presso la II Commissione giustizia (AS 800 a mia firma e AS 1777 a firma della senatrice Alberti Casellati) prevedono, conferendo contenuti più puntuali, norme che contemplino e sanzionino allo stesso tempi il reato di manipolazione psicologica.
Il sistema giudiziario italiano non possiede strumenti adeguati per contrastare il fenomeno di organizzazioni che "utilizzano meccanismi subliminali di fascinazione e il cosiddetto lavaggio del cervello o altri metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo e che nella fase del proselitismo e in quella dell'indottrinamento usano sistemi scientifici studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad atteggiamenti acritici e di obbedienza cieca".
Da quanto emerge, dunque, l'individuo, ma soprattutto i soggetti vittima di influenze assimilabili al plagio non sono praticamente tutelati dalla legge e, in un caso di condizionamento, nessuno può agire a difesa del soggetto dalle tecniche adottate per soggiogarlo.
L'unica soluzione possibile sarebbe quella di educare le prossime generazioni alla consapevolezza di sé, rafforzandone le difese psicologiche e dando ad esse delle certezze interiori.

di Renato Meduri